Nei giorni scorsi su “Il Sole 24 Ore”, prestigioso giornale economico e finanziario del nostro Paese, è apparso un articolo, Dalle telefonate alle visite così il recupero crediti, attinente alla attività di recupero crediti. Riteniamo di fare cosa utile nel proporre di seguito una sintesi (in sei punti) dell’articolo in questione.

  1. Il Codice di condotta per i processi di gestione e tutela del credito è stato elaborato nel 2015 e aggiornato nel 2017 da Unirec in collaborazione con una rete di associazioni di consumatori.
  2. Il Codice indica un ventaglio di istruzioni per riconoscere le buone pratiche del recupero crediti.
  3. Per quanto concerne le telefonate, il Codice fissa una soglia massima di 3 colloqui a settimana e di uno nell’ arco della giornata. Tali colloqui telefonici si dovranno effettuare in una precisa fascia oraria. Dalle 8.30 alle 21, dal Lunedì  al Venerdi e dalle 8.30 alle 15 di Sabato.
  4. A partire dal terzo-quarto mese di mancati pagamenti gli addetti al recupero potranno effettuare visite a domicilio nel rispetto di una fascia oraria prestabilita. Dalle 8.30 alle 21 dal Lunedì al Venerdì e dalle 8.30 alle 15 di sabato. Festività escluse. La visita a domicilio è finalizzata a fornire al debitore una consulenza su come gestire il debito, ad esempio tramite dilazioni di pagamento. Inoltre il debitore potrà essere contattato sul luogo di lavoro nel caso in cui esso abbia comunicato all’ Agenzia di recupero crediti il recapito telefonico.
  5. Le lettere di sollecito saranno inoltrate al debitore con posta ordinaria, e-mail e raccomandata per il tramite del competente ufficiale giudiziario. Nella comunicazione dovranno essere indicati, da parte dell’Agenzia di recupero crediti, la causale e il dettaglio delle somme richieste mettendo in evidenza le singole componenti. Dal capitale alle spese accessorie. Inoltre dovranno essere indicate le conseguenze dell’eventuale prolungamento dello stato di mancato pagamento del credito. Dovranno essere indicate le modalità di pagamento e di documentare l’eventuale pagamento già avvenuto. In ultimo, l’Agenzia di recupero crediti dovrà menzionare di aderire al Codice di condotta.
  6. Il Codice di condotta stabilisce che i contatti, tra l’Agenzia di recupero e il debitore, dovranno avvenire in un contesto di buona educazione e rispetto della persona. Ciò significa non esercitare pressioni o prospettare (al debitore) conseguenze inapplicabili. L’obiettivo sarà quello di promuovere un percorso di confronto riguardo alle cause di insolvenza e alle possibili soluzioni.